La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 febbraio 2021, n. 3816, ha stabilito che il lavoratore che, nel rispetto della professionalità e della qualificazione contrattuale conseguite, sia, nel corso del rapporto, adibito dal datore di lavoro allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle originariamente assegnategli, non ha diritto, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, alla corresponsione di un compenso aggiuntivo, a meno che i compiti espletati in concreto integrino una mansione ulteriore rispetto a quella che il datore può esigere in forza dell’articolo 52, D.Lgs. 165/2001, tale essendo quella mansione che esula dal profilo professionale delineato dalla contrattazione collettiva.
Nella fattispecie veniva rigettata la domanda di alcuni infermieri volta a ottenere la corresponsione di un’indennità aggiuntiva per aver svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle assegnate in precedenza – senza peraltro allegare alcun aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione resa – ma pur sempre rientranti nel medesimo inquadramento professionale delineato dalle parti collettive.
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