Malattia professionale: lo svolgimento di attività a rischio ha funzione probatoria
| News
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 aprile 2018, n. 8416, ha stabilito che la previsione nella tabella di cui agli articoli 139, D.P.R. 1124/1965, e 10, D.Lgs. 38/2000, di un’attività lavorativa come fattore che, con elevata probabilità, può cagionare una specifica malattia, va considerata nell’ottica non della presunzione di origine professionale e dell’inversione dell’onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell’assolvimento del carico probatorio: in tal caso, il lavoratore non deve anche fornire la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell’attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell’attività inclusa nella predetta tabella.
Articoli recenti
Chiusura uffici Mondo Lavoro Srl per festività
29 Aprile 2025
Sottoscritto l’accordo sul welfare nel CCNL Portuali
29 Aprile 2025