INPS: estesi anche alle rate NASPI future i pignoramenti dell’Istituto
L’INPS – con Messaggio del 14 ottobre 2026, n. 3260 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha reso noto che l’Agenzia delle entrate – riscossione può notificare un pignoramento, ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973 anche se non ha effettuato la verifica dell’inadempienza prevista dall’art. 48-bis del medesimo provvedimento.
Tale pignoramento può riguardare sia le somme esigibili alla data della notifica sia quelle che lo diventano successivamente sempreché siano collegate allo stesso rapporto giuridico al momento del pignoramento, nel rispetto dei limiti di legge e delle prescrizioni contenute nell’atto notificato.
In tal senso, in caso di anticipazione della NASPI in due tranche, se viene notificato un pignoramento alla data della prima tranche, anche la seconda, se dovuta, dovrà essere versata all’Agenzia delle entrate – riscossione fino a concorrenza del debito pignorato.
L’INPS ha precisato che anche la soglia di € 5.000 prevista dall’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 riguarda la verifica dell’inadempienza e non rileva ai fini del pignoramento.
Pertanto, se una seconda tranche o una somma futura è inferiore a tale soglia, il terzo pignorato resta comunque obbligato a versare all’Agente delle entrate – riscossione anche le somme che divengano esigibili successivamente alla notifica del pignoramento, fino a concorrenza del credito, a prescindere dal loro ammontare.