La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 aprile 2018, n. 8419, ha stabilito che occorre valutare il recesso datoriale alla luce di canoni interpretativi che specificatamente valorizzano la possibilità di adibizione del lavoratore inidoneo a una diversa attività lavorativa riconducibile alle mansioni già assegnate o ad altre equivalenti, e subordinatamente anche inferiori. Ad ogni modo, nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, deve attribuirsi rilievo all’interesse del datore di lavoro a una collocazione del lavoratore inidoneo che non incida nel senso di modificare le scelte organizzative con pregiudizio per gli altri lavoratori e alterazione inammissibile della qualità dell’organigramma aziendale.
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