Malattia professionale, danno differenziale ed onere della prova in capo al lavoratore

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La Cassazione – con ordinanza del 21 dicembre 2022, n. 37453 – ha ribadito che l’onere della prova inerente all’inadempimento degli obblighi di sicurezza spettanti al committente ed il relativo nesso di causalità tra questi ultimi ed il danno subito, spetta al lavoratore che agisce in giudizio.

Il caso oggetto del contenzioso verteva sul fatto che gli eredi del lavoratore deceduto avevano agito nei confronti del committente per il risarcimento del danno differenziale (il danno, cioè, subito, al netto di quanto già indennizzato dall’INAIL).

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato vige la regola del “più probabile che non”, escludendo dunque, l’esistenza del nesso causale tra il fattore “lavoro” e la malattia contratta dal dipendente.

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