Le linee guida INL su formazione e investimenti nell’ambito della patente a crediti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 24 giugno 2026, prot. n. 4634 (non ancora pubblicata sul sito dell’Istituto) – ha pubblicato le linee guida ai fini della valutazione da parte delle commissioni dell’eventuale reintegro dei crediti persi dal datore di lavoro o lavoratore autonomo.
Nel dettaglio, l’INL ha fornito le indicazioni per un corretto svolgimento della formazione e per gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai fini del recupero dei crediti.
Le imprese o i lavoratori autonomi che devono recuperare i crediti possono inviare una domanda via PEC, utilizzando gli appositi moduli, alla sede dell’Ispettorato competente sul territorio.
Nella richiesta devono essere indicate le azioni che si vuole compiere, in termini di formazione o di investimenti in materia di salute e sicurezza.
I crediti possono essere riconosciuti solamente nel rispetto di specifici criteri:
- la formazione deve essere erogata dai soggetti formatori individuati nell’accordo Stato Regioni del 2025 (a esclusione del datore di lavoro, nelle more dell’adozione dell’ulteriore accordo Stato Regioni previsto dalla legge 198/2025);
- i corsi possono essere in presenza o in videoconferenza sincrona, a condizione che sia ritenuta compatibile dalla commissione rispetto agli scopi formativi, nel rispetto delle indicazioni presenti nell’accordo;
- il corso non può avere più di 30 partecipanti e lo stesso deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti (sarà quindi la commissione, anche su proposta di chi fa domanda, ad indicare i contenuti);
- i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 e il datore di lavoro non può essere docente formatore.
La formazione, inoltre, deve risultare ulteriore a quella prevista per legge (dal D.Lgs. n. 81/2008) e non conta ai fini dell’aggiornamento professionale.
I partecipanti devono frequentare almeno il 90% delle ore previste dal programma e dovranno affrontare un test di verifica che si considera superato con un punteggio minimo del 70 per cento.
Per ogni corso completato con successo sarà rilasciato un attestato dove saranno indicati:
- il soggetto formatore;
- i dati anagrafici del partecipante;
- la tipologia e la durata del corso;
- la dicitura “valido ai fini del recupero crediti”;
- le modalità di erogazione;
- la firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati con data e luogo.


