Gmo: termini per la convocazione davanti all’ITL
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 14 ottobre 2020, n. 22212, ha ritenuto che, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il termine di 7 giorni previsto dall’articolo 7, comma 3, L. 604/1966, entro il quale l’ITL deve inviare la convocazione delle parti avanti a sé, deve intendersi come termine entro cui deve essere spedita la convocazione; mentre nel termine di 20giorni previsti dal successivo comma 6 della predetta norma deve ritenersi compreso sia il termine per la ricezione della convocazione, sia quello entro cui l’incontro deve svolgersi.
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