Apprendistato: chiarimenti sulla trasformazione e sulla successione di 2 contratti
L’INL, con nota n. 1026 del 23 novembre 2020, ha precisato che non è possibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, in quanto il D.Lgs. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante, delegando peraltro la contrattazione collettiva all’individuazione della “durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”.
Al contrario, non si ravvisano, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, ragioni ostative alla “successione” di 2 contratti della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine, circostanza certamente ravvisabile laddove il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di I livello.