Giusta causa: il giudice non è vincolato alle previsioni contenute nei contratti collettivi
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 ottobre 2020, n. 21739, ha stabilito che nel contesto normativo dettato dall’articolo 18, St. Lav., nel testo risultante all’esito delle modifiche della L. 92/2012 l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all’idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tema di licenziamento, infatti, la nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice non è vincolato alle previsioni integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi.