Efficacia dell’accertamento ai fini previdenziali e definizione della lite fiscale
La Cassazione – con ordinanza del 31 maggio 2026, n. 17132 – è intervenuta sulla questione inerente le liti tributarie modificative del reddito accertato utilizzato dall’INPS quale base ai fini del recupero dei contributi (al riguardo, il ricorrente sosteneva che la definizione agevolata non determini il riconoscimento della pretesa tributaria e l’obbligo di versare i contributi previdenziali sul maggior reddito accertato, posto che l’accertamento non può ritenersi divenuto definitivo per ciò che riguarda l’aspetto contributivo).
Nello specifico, la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alle conseguenze della definizione della lite fiscale sulla pretesa contributiva dell’INPS, affermando che la definizione della lite fiscale non incide sull’efficacia dell’accertamento fiscale ai fini previdenziali, potendo dunque il reddito accertato essere utilizzato come base per recuperare i contributi INPS e fondare l’avviso di addebito.
Infatti, il consolidamento e la definitività dell’accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell’obbligato e, dunque, dall’offerta di prova di segno contrario, in assenza delle quali i fatti devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull’obbligazione contributiva.