L’INPS – con Messaggio del 25 maggio 2021, n. 2054 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha fornito alcune indicazioni operative circa l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale ex art. 1, commi 283-284, legge n. 145/2018 a seguito dell’approvazione della legge n. 178/2020 , la quale ha previsto uno stanziamento di risorse per il fondo in oggetto e l’innalzamento dell’aliquota contributiva per finanziarlo a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Alla luce della modifica normativa, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, le sedi potranno procedere alla liquidazione anche delle domande di indennizzo pervenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 maggio 2021, qualora si sia già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.
Con un successivo Messaggio, l’INPS fornirà istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° giugno 2021.
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