Crisi di liquidità dell’azienda, omissione dal versamento contributivo ed attenuanti generiche
La Cassazione – con sentenza del 9 settembre 2026, n. 33156 – ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società, condannato per non aver versato le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei dipendenti (la Corte d’Appello, nel condannarlo, non aveva tenuto in considerazione né lo stato di difficoltà finanziaria in cui versava la società, né gli eventuali versamenti successivi, seppur parziali).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini del reato in specie, i modelli DM 10 formati secondo il sistema informatico UNIEMENS possono essere valutati come piena prova circa l’effettiva corresponsione delle retribuzioni: in tal senso, la crisi di liquidità dell’azienda (dedotta e confortata dal consulente di parte), non libera pienamente l’imputato da responsabilità ma costituisce comunque un elemento da valutare per l’applicazione delle attenuanti, così come il successivo parziale adempimento, che va in ogni caso accertato.

