La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 12 aprile 2021, ha pubblicato alcune Faq in risposta a quesiti in materia di prepensionamento e contratto di espansione, raffrontando anche la vecchia e nuova formulazione dell’articolo 41, D.Lgs. 148/2015.
Il Ministero del lavoro, con Decreto 60 del 25 marzo 2021, ha stabilito che la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico è pari allo 0,50% dal 1° luglio 2020.
L’Inps, con circolare n. 56 del 12 aprile 2021, ha diramato le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. L’articolo 1, commi 10-15, L. 178/2020, ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 1, commi 100-105 e 107, L. 205/2017, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
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