Autore: mondolavoro

Anf: maggiorazione dal 1° luglio 2021

L’Inps, con circolare n. 92 del 30 giugno 2021, ha ricordato che, come stabilito dall’articolo 5, D.L. 79/2021, coloro che sono già beneficiari di Anf, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 riceveranno una maggiorazione di 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli. La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni, se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi. Le modalità di presentazione della domanda restano le stesse attualmente in vigore.

L’Istituto informa che l’importo delle somme teoricamente spettanti a titolo di Anf, comprensive della maggiorazione, sarà messo a disposizione dei datori di lavoro secondo i consueti canali.

Assegno temporaneo per i figli minori

L’Inps, con circolare n. 93 del 30 giugno 2021, ha comunicato che da oggi, 1° luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l’assegno temporaneo, la nuova misura mensile di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Anf, cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’Anf.
La domanda può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, utilizzando i consueti canali: portale web Inps, utilizzando l’apposito servizio online tramite Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) e Pin Inps rilasciato entro il 1° ottobre 2020; Contact Center Integrato; Enti di Patronato.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio.

Ripresa dei licenziamenti e ricorso ad ammortizzatori sociali

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con notizia del 29 giugno 2021, ha reso noto che il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro del lavoro Andrea Orlando e Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle cooperative, Confapi, hanno siglato l’intesa comune sul lavoro.

Alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, le parti sociali si sono impegnate “a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro“.

Nella giornata del 29 giugno, infatti, il Governo ha presentato ai sindacati il D.L. che interviene sul divieto dei licenziamenti legato alla pandemia da COVID-19, stabilendo che il divieto di licenziamento sarà vigente fino al 31 ottobre 2021 solo per i settori tessile e calzaturiero e moda: per le aziende appartenenti a tali settori è prevista la possibilità, a partire dal 1° luglio 2021, di fruire di ulteriori 17 settimane di Cig COVID-19 senza versare il contributo addizionale.

Invece, per gli altri settori industriali, il 30 giugno 2021 è terminato il blocco dei licenziamenti ed è, quindi, possibile utilizzare Cigo o Cigs, ex articolo 40, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

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