L’INPS – con Messaggio 22 giugno 2021, n. 2371 – ha fornito indicazioni in merito all’attuazione della misura “Assegno temporaneo per i figli minori” introdotta dal D.L. n. 79/2021 .
L’assegno temporaneo è erogato dall’Istituto ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore e che abbiano figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.
In particolare è prevista:
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Il genitore richiedente deve presentare domanda una sola volta per ciascun figlio, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:
Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata.
Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono tuttavia corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni; sono inoltre compatibili le seguenti misure:
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