Ripresa del lavoro da parte del pensionato e restituzione dell’addebito in caso di mancata comunicazione all’INPS
La Cassazione – con sentenza del 9 settembre 2026, n. 25154 – è intervenuta in materia di indebito pensionistico, esaminando il caso di un assicurato titolare di assegno di invalidità che, dopo aver presentato domanda di pensione anticipata dichiarando la cessazione dell’attività lavorativa, aveva ripreso a lavorare prima della decorrenza della pensione senza informare l’INPS.
La Suprema Corte ha escluso che l’erogazione della pensione fosse riconducibile a un errore imputabile all’Istituto. In particolare, l’art. 13 della legge n. 412/1991 stabilisce che l’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, non già conosciuti dall’Ente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
La Corte ha precisato che l’INPS è tenuto a verificare l’effettività dei dati dichiarati al momento della domanda, ma non può essere gravato di un controllo continuo sulla permanenza dei requisiti della prestazione. Le circostanze sopravvenute devono essere comunicate dall’interessato.
Nel caso esaminato, pertanto, la ripresa dell’attività lavorativa avrebbe dovuto essere comunicata all’INPS anche prima dell’effettiva decorrenza della pensione. L’omessa comunicazione ha escluso l’imputabilità dell’errore all’Istituto e ha consentito il recupero dei ratei indebitamente corrisposti, nei limiti della prescrizione.

