Procedura di stabilizzazione di un co.co.co. e diritto alle differenze retributive pregresse
La Cassazione – con ordinanza del 28 luglio 2026, n. 24179 – ha affermato che nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, laddove si verifichi un’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria tale da reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso subito quando sia connesso alla successione di contratti a termine con rapporto di causa-effetto: in tale contesto, la partecipazione alla procedura di stabilizzazione non esclude, se ne ricorrono i presupposti, il diritto ad eventuali differenze retributive derivanti dall’accertamento dello svolgimento in via di fatto di prestazioni di lavoro in forma subordinata rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto precario esistente tra le parti.
In tal senso, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da una lavoratrice che in seguito alla stabilizzazione avvenuta dopo la reiterazione di co.co.co., non aveva poi ottenuto la qualificazione del rapporto di natura subordinata né i diritti derivanti dalla pregressa fase di svolgimento del rapporto.