Pubblicate in GU le disposizioni per la CIG dovuta al caldo intenso
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Nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026, n. 146 è stato pubblicato il D.L. 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”.
Da un punto di vista lavoristico, si segnalano le seguenti disposizioni:
- Sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa (1° luglio – 31 dicembre 2026): per sostenere la realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, incluse le ondate di calore, non si applicano le disposizioni dell’art. 12, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 148/2015 per gli eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’art. 10, comma 1, lett. m), n) e o). Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale beneficiano dell’esonero dal contributo addizionale previsto dall’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015. I benefici sono riconosciuti nel limite di 4,9 milioni di euro per il 2026. L’INPS effettua il monitoraggio e non accoglie domande eccedenti il limite.
- Trattamento per intemperie stagionali nel settore agricolo: per il medesimo periodo, il trattamento previsto dall’art. 8, Legge 457/1972 è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, anche in caso di riduzione dell’attività pari alla metà dell’orario giornaliero e senza requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni non concorrono al limite massimo annuo di 90 giornate e sono equiparate al lavoro ai fini della disoccupazione agricola e del requisito delle 181 giornate. In deroga all’art. 14, Legge 457/1972, il trattamento è concesso dalla sede INPS competente ed erogato direttamente dall’Istituto. Il limite di spesa è pari a 10,3 milioni di euro per il 2026, con monitoraggio INPS e mancato accoglimento delle domande eccedenti.


