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Dimissioni del padre lavoratore ed esonero dal preavviso

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La Cassazione – con ordinanza del 1° giugno 2026, n. 17285 – è intervenuta sulla questione inerente a un lavoratore padre che dopo aver fruito del congedo obbligatorio di paternità rassegnava le sue dimissioni entro l’anno di nascita della figlia senza rispettare il preavviso: al riguardo, il datore di lavoro provvedeva a trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso ed otteneva dal Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo per il residuo.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato che per le dimissioni rassegnate prima della riforma del 2022, il padre lavoratore che abbia fruito solo del congedo obbligatorio di paternità non ha diritto all’esonero dal preavviso.

Al riguardo, la disciplina allora vigente riconosceva infatti questa tutela solo al padre che aveva frutto del congedo di paternità ex art. 28, D.Lgs. n. 151/2001, nelle particolari situazioni in cui il padre si sostituisce alla madre, mentre con il D.Lgs. n. 105/2022 il quadro è cambiato prevedendo lo stesso divieto di licenziamento anche per i padri che usufruiscono del congedo di paternità obbligatorio.

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