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Ulteriore detrazione anche ai beneficiari di integrazioni salariali: l’intervento dell’AE

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In data 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due faq relative alle agevolazioni ex art. 1, commi da 4 a 9, legge 30 dicembre 2024, n. 207, cioè la somma esente spettante ai titolari di reddito complessivo non superiore ad € 20.000 e l’ulteriore detrazione spettante per i redditi da € 20.000 ad € 40.000.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  1. in linea con la propria Circolare n. 4/2025 , l’ambito applicativo della somma e dell’ulteriore detrazione è circoscritto ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, a eccezione dei redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 49 del TUIR. Pertanto, i due benefici non spettano in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR;
  2. è legittima la spettanza dei due benefici anche ai titolari di redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente (quali, ad esempio, le indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, le indennità di maternità-malattia, etc.).

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