Trasferimento per incompatibilità aziendale/ambientale riconducibile a esigenze tecniche

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27345, ha ritenuto che sia nel lavoro privato sia nel pubblico impiego privatizzato il trasferimento per incompatibilità aziendale/ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva/dell’amministrazione, vada ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

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