La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2226, ha stabilito che il sostituto d’imposta è tenuto a risarcire il pensionato se non applica la tassazione ridotta sulla parte complementare del trattamento e gli fa perdere il rimborso dell’Irpef. L’interessato, peraltro, ha diritto all’indennizzo anche se non ha impugnato il rigetto della domanda del Fisco, perché non è tenuto a introdurre un giudizio per limitare il danno.
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