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Somministrazione irregolare e responsabilità dell’utilizzatore

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La Cassazione – con sentenza del 9 settembre 2021, n. 24408 – ha affermato che in caso di irregolarità del rapporto di somministrazione, l’azienda utilizzatrice è responsabile per la sicurezza del lavoratore.

A mente dell’art. 2087 cod. civ. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Com’è noto, quando il rapporto di somministrazione supera i limiti di legge, il rapporto di lavoro si costituisce direttamente con l’azienda utilizzatrice, che subentra all’agenzia fornitrice a tutti gli effetti negoziali, inclusa l’osservanza delle norme antinfortunistiche.

In tal caso, “il nuovo datore di lavoro/utilizzatore” dovrà risarcire il danno per non aver mantenuto efficienti gli strumenti volti a tutelare l’integrità fisica del personale.

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