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Sicurezza nei cantieri ed obblighi del coordinatore di aggiornamento del piano di sicurezza

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La Cassazione – con Sentenza 27 luglio 2026, n. 28466 – ha affrontato il tema afferente alla condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile, reo di avere omesso di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all’evoluzione dei lavori.

Al riguardo, la Suprema Corte – nel rigettare il ricorso del condannato – ha ricordato che tra gli obblighi del coordinatore in materia di salute e di sicurezza rispetto alla realizzazione dell’opera vi è anche quello di vigilare sul cantiere quando è fermo, in quanto esso comunque esiste nella sua entità fisica e giuridica e pertanto genera delle responsabilità in capo al coordinatore, come la presa in carico degli aggiornamenti del piano di sicurezza con la verifica dei rischi propri della sospensione, come il degrado delle opere provvisionali o il rischio di intrusioni di terzi.

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