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Dimissioni per giusta causa ed accesso all’indennità di disoccupazione NASpI

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L’INPS – con Messaggio del 3 agosto 2026, n. 2540 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento delle dimissioni per giusta causa ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di recesso dal rapporto di lavoro per la tutela del bene supremo della vita da parte della lavoratrice o del lavoratore vittima di violenza.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice e del lavoratore – ancorché provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale – possa, in linea di principio, integrare quella situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro che l’art. 2119 cod. civ. richiede e che può essere ritenuto presupposto necessario per l’accesso alla NASpI.

Tuttavia, non può attribuirsi valore costitutivo, ai fini del riconoscimento del diritto alla NASpI, alla mera sussistenza dei predetti atti persecutori ovvero di forme di violenza di genere che, qualora attuati nell’ambito della vita ordinaria, del tutto decontestualizzati dall’ambiente di lavoro, non sembra possano incidere sul riconoscimento della NASpI se non a fronte di chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali che:

  • da un lato siano idonee a ripercuotersi sul generale equilibrio psicofisico della vittima in maniera tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in corso di espletamento, in linea con l’esigenza di tutela del diritto alla salute;
  • dall’altro possano fattualmente porsi in stretta correlazione con le normali abitudini della vittima, strettamente correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, come ad esempio persistenti atti persecutori e/o molestie subite nell’abituale percorso per recarsi a lavoro. 

Nell’ipotesi sopra evidenziata, atteso che le condotte persecutorie impediscono alla lavoratrice e al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, la cessazione del rapporto non può essere considerata frutto di una libera determinazione, ma costituisce un recesso necessitato per la salvaguardia dell’incolumità personale, idoneo pertanto a integrare la giusta causa delle dimissioni per fatto del terzo.

Nell’ambito della cornice delineata, pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI per le casistiche in argomento risulta determinante la sussistenza in concreto degli elementi come sopra descritti, da valutarsi rigorosamente alla luce del collegamento funzionale fra le violenze subite dal soggetto e il rapporto di lavoro, garantendo la sussistenza di chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali.

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