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Salario minimo, principi sanciti dalla Costituzione e CCNL applicato

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La Cassazione – con sentenza del 2 ottobre 2023, n. 27711 – si è pronunciata in materia di salario minimo, stabilendo che, nel valutare l’adeguatezza dello stesso, il giudice deve tenere come parametro di riferimento la retribuzione stabilita dalla contrattazione nazionale di categoria, ma da questa si può anche discostare, motivando la decisione, quando questa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, ex art. 36 Cost.: tale circostanza si può concretizzare anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato da una legge, di cui il giudice è tenuto a dare un’interpretazione ai sensi delle disposizioni costituzionali.

Com’è noto, il primo comma del richiamato articolo, recita “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che l’organo giudicante può fare riferimento agli indicatori economici e statistici secondo quanto stabilito dalla Direttiva UE 2022/2041.

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