La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 2 del 20 febbraio 2020, ha precisato che, fermo restando che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico, per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni devono essere stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, sia pubblica che privata: pertanto, andrà stabilito in tale sede se i permessi fruiti per adempiere alle funzioni di Rls devono essere considerati servizio a tutti gli effetti e, quindi, assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo.
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