L’Inps, con messaggio n. 3407 del 23 settembre 2020, ha comunicato a tutte le aziende che assumono manodopera agricola e che si avvalgono della sospensione obbligatoria, che il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI) può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, poiché il versamento della contribuzione, sia convenzionale sia obbligatoria, è effettuato con un unico versamento, utilizzando il medesimo codice tributo (LAS).
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