La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 maggio 2018, n. 11413, ha stabilito che non sussiste l’obbligo di repêchage se le posizioni lavorative libere richiedono l’uso di una tecnologia diversa da quella acquisita dal dipendente licenziato. Le energie lavorative del dipendente devono essere, infatti, utilmente impiegabili nelle alternative mansioni che al medesimo debbano essere assegnate.
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