La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 dicembre 2020, n. 29007, ha stabilito che in tema di licenziamento collettivo, ove l’azienda avvii la procedura di riduzione del personale presso un’unità produttiva pochi giorni dopo il trasferimento presso di essa di un lavoratore reintegrato in via giudiziale, in precedenza adibito a una diversa sede, è configurabile la nullità del licenziamento di tale lavoratore per frode alla Legge, restando irrilevante che questi non abbia impugnato il trasferimento nel termine di decadenza introdotto dall’articolo 32, L. 183/2010, atteso che l’assegnazione alla nuova sede è solo una parte della fattispecie complessa fraudolenta, che si completa con l’atto finale di licenziamento, la cui tempestiva impugnazione esonera, quindi, il lavoratore dalla necessità di contestare anche la legittimità del provvedimento emanato dal datore nell’esercizio dello ius variandi.
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