Regime forfetario: chiarimenti su contratti misti e applicazione della causa ostativa
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 484 del 13 novembre 2019, ha offerto chiarimenti sull’applicabilità della causa ostativa ex articolo 1, comma 57, lettera d-bis), L. 190/2014 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei 2 anni precedenti) nei c.d. contratti misti, che prevedono cioè l’attivazione, in capo alla stessa persona, di un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo.
La risposta a interpello ha precisato che, in caso di contratto misto, laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l’utilizzo del c.d. contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa relativa alla fuoriuscita dal regime forfetario non trova applicazione.
Invece, laddove il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali, nel corso della durata dello stesso, volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo, la causa ostativa troverebbe, senza dubbio, applicazione, con conseguente fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale. Viene precisato che, qualora l’attività di lavoro autonomo dovesse essere un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente – circostanza su cui rimane fermo il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria – il regime forfetario non potrà, in ogni caso, trovare applicazione.