Skip to main content

Regime fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi

|

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 24 giugno 2025, n. 169 – ha illustrato il regime fiscale applicabile ai trattamenti pensionistici integrativi erogati a seguito del versamento di contributi personali da parte dei dipendenti.

Com’è noto, a mente dell’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR costituiscono redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui alla lett. a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell’anno, nella misura prevista dall’art. 13, comma 3, del TUIR, che non è cumulabile con quella prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i trattamenti pensionistici integrativi erogati al momento del collocamento a riposo dei dipendenti, rappresentando emolumenti della stessa natura dei trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa, non costituiscono prestazioni derivanti da forme pensionistiche complementari e, pertanto, si qualificano come redditi di lavoro dipendente ai sensi del richiamato art. 49, per i quali spetta la detrazione di cui all’art. 13, comma 3, del TUIR.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta