Proroga termini invio domande accesso trattamenti collegati al Covid
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L’art. 11-bis del “decreto fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215) ha disposto il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
Al riguardo, con il Messaggio 21 dicembre 2021, n. 4580 , l’Inps ha precisato quanto segue:
- rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da Covid-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021;
- pertanto possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso;
- i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro il 31 dicembre 2021.
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