Pensione anticipata c.d. opzione donna e criterio del calcolo “a percentuale”
L’INPS – con Messaggio 21 dicembre 2021, n. 4560 – ha fornito chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata c.d. Opzione donna, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” (su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio).
Al riguardo, l’Istituto ha disposto che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. Opzione donna ove la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. Opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore al 21 dicembre 2021.
Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali.