La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2019, n. 3143, ha stabilito che nel rito del lavoro la mancata indicazione del Ccnl di riferimento o delle modalità di calcolo delle somme rivendicate non comporta la nullità del ricorso introduttivo, ove siano stati adeguatamente specificati i titoli delle pretese e la quantificazione delle somme richieste. Per aversi nullità del ricorso introduttivo è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum, nel senso che non ne sia possibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto.
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