La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’INL, con la nota n. 7722 del 4 settembre 2019, ha espresso il proprio parere sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, smentendo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate-riscossione – Direzione Regionale Campania, secondo la quale l’attività dell’agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all’articolo 2946 cod. civ., in quanto il ruolo avrebbe natura di titolo esecutivo. L’INL, a sostegno della propria tesi, fa riferimento all’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 23397/2016, le quali si sono pronunciate sulla possibilità di applicare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, prevista dall’articolo 2953 cod. civ., alle “fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali … nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative”.
La Suprema Corte, nel ribadire che la cartella di pagamento ha “natura di atto amministrativo” e, come tale, “è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”:
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