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Contratto a termine assistito: quando è possibile un’ulteriore stipula

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L’INL, con nota n. 8120 del 17 settembre 2019, ha chiarito che, qualora sia presentata richiesta di stipula, presso i propri uffici territoriali, di un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015, che non indichi le causali o non sia rispettoso del termine dilatorio di cui all’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, non è possibile procedere alla stipula assistita. Pertanto, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non comporti effetti “certificativi” in ordine all’effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto, in contrasto con quanto disposto da norme imperative. Allo stesso modo, l’INL non ritiene possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini dilatori di cui all’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

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