L’INPS – con Messaggio dell’8 giugno 2021, n. 2204 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha precisato che il lavoratore che deve assistere un familiare con disabilità deve esercitare il diritto di fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e del congedo straordinario biennale entro il termine prescrizionale di 10 anni.
Com’è noto, sia i 3 giorni di permesso mensile ex lege n. 104/1992 che il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 presuppongono che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.
Con riferimento ai termini prescrizionali, l’INPS ha chiarito che – in assenza di indicazioni specifiche da parte del legislatore – il termine in commento è quello ordinario decennale, ex art. 2946 cod. civ.
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.