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Patto di prova e licenziamento

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 agosto 2016, n. 16214, ha stabilito che la proroga del periodo di prova inviata tramite e-mail al datore di lavoro, pertanto non sottoscritta dal lavoratore, non è valida; di conseguenza il datore di lavoro non può procedere con il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova senza addurre alcun giustificato motivo. La forma scritta del patto di prova, infatti, è richiesta ad substantiam e tale requisito deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie. In difetto della forma scritta, il patto di prova deve ritenersi nullo. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato durante la proroga, in quanto il patto difettava della sottoscrizione della lavoratrice.

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