Onere probatorio di svolgimento di mansioni superiori e c.d. promozione automatica
La Cassazione – con sentenza del 21 luglio 2026, n. 23718 – è intervenuta in merito alla richiesta di un lavoratore afferente all’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato in un livello superiore dopo aver ricoperto per anni il posto di altro lavoratore, seppur non continuativamente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che, in materia di sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, l’art. 2103 cod. civ. non prescrive che il datore di lavoro debba comunicare a quest’ultimo, in occasione dell’assegnazione, il nominativo del sostituito ed i motivi della sostituzione.
Quanto alla distribuzione dell’onere probatorio in caso di c.d. promozione automatica, la Corte ha ribadito che grava sul lavoratore l’onere di provare che il lavoratore sostituito fosse assente senza diritto alla conservazione del posto di lavoro, configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto alla promozione. In tale contesto, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza e l’assenza di abuso datoriale nell’utilizzo per diversi anni del lavoratore con qualifica inferiore per superiori mansioni si configura come una condizione negativa.




