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Nozione di licenziamento per giusta causa

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La Cassazione – con ordinanza del 27 gennaio 2022, n. 2402 – ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che sottrae documenti attinenti al know how dell’azienda.

A mente dell’art. 2119 cod. civ. “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ribadito che non rileva, ai fini della gravità della condotta, l’utilizzabilità dei documenti, essendo sufficiente l’accertamento della provenienza aziendale e non del lavoratore dei documenti a legittimare il recesso datoriale.

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