Danno alla salute del dirigente e responsabilità datoriale
| News
La Cassazione – con ordinanza del 27 gennaio 2022, n. 2403 – ha ribadito che il datore di lavoro è sempre tenuto al risarcimento del danno derivante da eccessivi carichi di lavoro, anche nei confronti dei dirigenti.
A mente dell’art. 2087 cod. civ. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ricordato che la posizione apicale del dirigente e la possibilità di modulare l’organizzazione della prestazione lavorativa non fanno venir meno:
- l’obbligo dell’azienda di vigilare sulle misure preventive,
- la responsabilità datoriale, ex art. 2087 cod. civ.
Articoli recenti
Diffida amministrativa: le ulteriori precisazioni dell’INL
10 Ottobre 2024
Orario lavorativo ridotto, adottato il testo base
10 Ottobre 2024
Contribuzione figurativa ed accesso alla pensione anticipata
10 Ottobre 2024
CNCE: congruità della manodopera impiegata in edilizia
9 Ottobre 2024
Freno alle assenze ingiustificate
9 Ottobre 2024