Notifica atti e provvedimenti a destinatario irreperibile
L’INL – con Nota del 4 maggio 2021, prot. n. 722 (non ancora pubblicata sul sito dell’Istituto) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla notifica di atti e provvedimenti tramite servizio postale a destinatario irreperibile.
Al riguardo, è stato precisato che l’Amministrazione notificante può fornire la prova del perfezionamento della notifica solo con la produzione in sede giudiziale, oltre che della spedizione della raccomandata informativa, anche dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato comunicato l’avvenuto deposito dell’atto oggetto di notifica presso l’ufficio postale, senza che possa ritenersi sufficiente la prova della mera spedizione della prima.
La medesima Amministrazione, poi, è tenuta ad un attento monitoraggio delle procedure, sollecitando l’ufficio postale (preferibilmente per iscritto) nel caso di mancato ritorno dell’atto e/o dell’avviso o di mancato perfezionamento della notifica da parte dell’agente postale.