Modalità di calcolo del periodo di comporto e conteggio delle assenze per malattia/infortunio
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La Cassazione – con sentenza del 30 luglio 2024, n. 21242 – ha affermato che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono computabili nel periodo di comporto. Affinché non lo siano, è necessario che:
- l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale abbiano avuto origine in elementi di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni;
- il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato che le disposizioni collettive possono escludere dal computo delle assenze ai fini del comporto quelle connesse a infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Peraltro, è stato evidenziato che le assenze conseguenti a infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora si protraggano oltre i 16 mesi, devono essere computate nel calcolo del limite massimo di conservazione del posto di 24 mesi.
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