Mancata comunicazione variazione indirizzo e licenziamento
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La Cassazione – con sentenza del 25 novembre 2021, n. 36729 – ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore di un’azienda, reo di non aver comunicato alla stessa, durante un periodo di malattia, il cambio di indirizzo di reperibilità ed essere risultato assente alla visita fiscale.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha affermato che, in tale circostanza, si applica la tutela reintegratoria “per non essere, il fatto contestato, imputabile al lavoratore”, in quanto:
- l’INPS non aveva preso atto della comunicazione che il dipendente gli aveva fatto avvisando di tale cambio;
- la mancata comunicazione dello stesso anche all’azienda era punita dal contratto collettivo applicato con una sanzione conservativa.
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