La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 aprile 2019, n. 9468, ha stabilito che, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento dell’insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex articolo 1345 cod. civ. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addetto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente.
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