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Licenziamento per superamento del comporto frazionato e conteggio dei periodi pregressi

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La Cassazione – con sentenza del 31 marzo 2026, n. 7975 – ha confermato l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto “frazionato” dell’operatrice socio-sanitaria, condannando la società alla sua reintegra e al versamento nei suoi confronti di un’indennità risarcitoria.

Al riguardo, a mente del CCNL applicabile, il comporto frazionato era pari a 120 giorni nell’arco del triennio precedente l’ultimo evento morboso, periodo complessivo che la dipendente aveva superato, ma in vista dell’inerzia del datore di lavoro, ella aveva continuato a lavorare per un altro anno e tre mesi, interpretando tale periodo di inerzia come una rinuncia del datore di lavoro al potere di licenziamento (quindi, con la volontà sottesa di proseguire il rapporto di lavoro).

La Suprema Corte ha affermato che, dopo una rinunzia tacita all’esercizio del potere di recesso riferito a determinate assenze per malattia, il datore di lavoro non perde il potere di licenziare se si verificano altre assenze successive, ma resta fermo il fatto che nell’esercizio di tale potere non potranno più essere considerate quelle assenze pregresse, per le quali sia già intervenuta la rinunzia a licenziare.

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