Licenziamento della lavoratrice in gravidanza per superamento del periodo di comporto
La Cassazione – con ordinanza del 7 maggio 2025, n. 12060 – ha affermato che il superamento del comporto non esclude il divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza, in quanto la disciplina ex art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 prevale rispetto a quella declinata nell’art. 2110 cod. civ.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che il divieto di licenziamento è connesso allo stato oggettivo della gravidanza ed opera a prescindere dalla conoscenza o meno di tale condizione da parte tanto del datore di lavoro, quanto della lavoratrice medesima: pertanto, il superamento del comporto in caso di malattia, dunque, non esclude l’operatività del divieto di licenziamento della lavoratrice laddove risulti da idonea certificazione il suo stato di gravidanza.