Licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto
La Corte di cassazione – con sentenza 11 maggio 2026, n. 13734 – è intervenuta sul licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore disabile, confermando che l’applicazione indistinta del comporto può integrare una discriminazione indiretta quando non tenga conto della specifica posizione di svantaggio derivante dalla disabilità.
Nel caso esaminato, il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo che le assenze per malattia fossero causalmente collegate a patologie idonee a integrare la nozione di disabilità e che il datore di lavoro non avesse attivato gli accomodamenti ragionevoli necessari.
La Suprema Corte ha ribadito che la disabilità non coincide automaticamente con la malattia, ma richiede la presenza di una patologia duratura e idonea a ostacolare la piena ed effettiva partecipazione del lavoratore alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri dipendenti. In tale prospettiva, la durata o la reiterazione delle assenze per malattia, ove risultino causalmente collegate alla patologia duratura da cui il lavoratore è affetto, costituiscono una delle manifestazioni più evidenti dell’incidenza della disabilità sulla partecipazione lavorativa.
La pronuncia evidenzia inoltre che il datore di lavoro, ove conosca o possa conoscere la condizione di disabilità, è tenuto ad attivarsi mediante interlocuzione con il lavoratore e adeguata sorveglianza sanitaria, anche al fine di valutare accomodamenti ragionevoli. In mancanza di tale attivazione, il licenziamento intimato per superamento del comporto può risultare nullo perché discriminatorio.