Legittimità del licenziamento per giusta causa quando viene penalizzata l’immagine dell’azienda
La Cassazione – con ordinanza dell’11 maggio 2026, n. 13722 – ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore, ritenendo che la reiterata condotta negligente e le carenze nell’esecuzione delle mansioni avessero determinato una definitiva compromissione del rapporto fiduciario.
Nel caso esaminato, il lavoratore aveva accumulato sistematici ritardi nell’attività, anche di diverse ore, mancato rispetto delle scadenze e delle direttive tecniche, nonché prestazioni ritenute tecnicamente inadeguate. Tali condotte avevano determinato rilevanti contestazioni da parte della società committente, fino alla cessazione anticipata del rapporto commerciale, con conseguenze negative per l’azienda anche sotto il profilo economico e dell’immagine.
La Suprema Corte ha ricordato che la valutazione della gravità della condotta e della sua idoneità a integrare la giusta causa spetta al giudice di merito, purché adeguatamente motivata. Nel caso concreto, la reiterazione degli inadempimenti, la gravità delle carenze professionali e l’incidenza sulla relazione con la committente sono state ritenute idonee a compromettere definitivamente il vincolo fiduciario ai sensi dell’art. 2119 cod. civ